Rosanna Acierno
Trust project- 08 giugno 2023
Sì alla definizione agevolata se la sentenza è pendente in Cassazione
Un contribuente è risultato vittorioso sia in Ctp che in Ctr. Il giudizio al 1° gennaio 2023 pendeva avanti alla Cassazione con udienza fissata per il 19 gennaio 2023. La Cassazione ha emesso giudizio con rinvio. È possibile accedere alla definizione delle liti pendenti pagando il 5% dell’importo, essendo intervenuto il giudizio con rinvio in data successiva al 31 dicembre 2022 e allo stato non vi è stata la riassunzione presso la Ctr? Se si nel modello va indicato che il giudizio è pendente in Cassazione?E. C. - Persaro Urbino
- 15 maggio 2023
Crediti Irpef, ravvedimento ordinario in caso di utilizzo superiore a quello spettante
Un contribuente presenta nel 2022 il modello Redditi PF 2022 per l’anno 2021 da cui emerge un credito Irpef che viene utilizzato in compensazione nel corso dello stesso anno 2022. Nel 2023 il contribuente si accorge di aver erroneamente indicato nel citato modello Redditi PF 2022 un familiare a carico. Al fine di sanare tale irregolarità si chiede se è corretta la seguente procedura: 1) presentazione dichiarazione integrativa che evidenzia un minor credito Irpef ;2) versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 (codice tributo 4001/2021);3) versamento sanzione pari al 90% del minor credito utilizzato, ridotta ad 1/18 secondo la disciplina del ravvedimento speciale (codice tributo TF45). 4) Versamento degli interessi legali calcolati per il periodo che va dal momento dell’utilizzazione del credito non spettante al momento della regolarizzazione; 5) riporto in Redditi PF2023 del credito scaturito dal Modello Redditi PF2022 originario.A. B. - Avellino
- 10 maggio 2023
Rinuncia al contante, la sanzione dimezzata è operativa dopo le dichiarazioni dei redditi e Iva
Un soggetto nel corso del 2022 ha appurato di avere i requisiti per godere dell’agevolazione ex articolo 2 36-vicies ter, Dl 138/2011, pertanto nei modelli Iva 23 e Redditi 23 barra le apposite caselle. Da quando deve intendersi operativa la riduzione delle sanzioni? Solo dopo la presentazione dei modelli? A decorre dalle eventuali sanzioni riguardanti l’anno oggetto di dichiarazione (il 2022)?D. G. - Brescia
- 20 aprile 2023
Ravvedimento speciale valido se l’errore nei codici tributo è stato comunicato alle Entrate via pec
A gennaio ho trasmesso una dichiarazione integrativa (a sfavore) ed effettuato il ravvedimento speciale. Ho usato codici tributo già in uso per il ravvedimento normale anziché quelli appositi, perché pubblicati dopo. Tramite Civis non è possibile modificarli, l’ho scritto all’agenzia delle Entrate senza ottenere risposta alcuna. L’errore del codice non è sanzionabile, ma forse invalida il ravvedimento speciale, cosa posso fare? G. M. - Milano
- 11 aprile 2023
Forfettari, chance ravvedimento per l’omessa presentazione di Intrastat
Un professionista in regime forfettario ha omesso l’invio dell’elenco Intrastat del primo trimestre 2022 e ora intende effettuare il ravvedimento operoso inviando l’Intrastat omesso. Per i contribuenti in regime forfettario il termine per tale ravvedimento è da intendersi entro la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022 (anno della violazione nel caso di specie), visto che la norma parla di ravvedimento operoso entro la dichiarazione Iva, che però non sussiste per i forfettari?E. B. - Firenze
- 31 marzo 2023
Le strade possibili per l’avviso di accertamento
Ho ricevuto un avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate notificatomi il 3 marzo 2023. Questo rientra tra gli atti per cui è possibile beneficiare dell’applicazione della riduzione a 1/18 della sanzione irrogata. Se decido di definire le sole sanzioni entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, per poi presentare istanza di accertamento con adesione per discutere con l’Agenzia la possibile riduzione della maggior imposizione accertata, è possibile fruire dell’abbattimento ad 1/18 della sanzione e dunque definire le sole sanzioni con il beneficio dell’abbattimento ad 1/18, oppure resta immutato il principio madre della definizione delle sole sanzioni nella misura di 1/3, in quanto l’abbattimento ad 1/18 è applicabile solo nel caso di acquiescenza totale all’atto, ovvero l’impossibilità di procedere poi anche solo con la semplice istanza di accertamento con adesione ? I. N. - Varese
- 30 marzo 2023
Ravvedimento speciale per l’errata indicazione delle ritenute
Da un controllo ci siamo accorti che nel rigo RN15 del modello Unico SC 2022 sono state indicate erroneamente ritenute d’acconto maggiori di quelle effettivamente spettanti. Volendo sanare volontariamente le minori imposte versate nei prossimi giorni, si chiede quale tipo di ravvedimento operoso effettuare (ordinario o speciale) e quale sanzione applicare sia per il saldo Ires 2021 che per i minori acconti Ires 2022 versati.M. F. - Taranto
- 29 marzo 2023
Sistema tessera sanitaria, sanatoria errori formali per l’omesso o tardivo invio dei dati
È stata inviata oltre il termine di un anno la comunicazione al Sistema Tessera sanitaria. La sanatoria errori formali 2023 prevede la possibilità di sanare l’omissione versando la somma di 200 euro per ogni anno e si provveda ad adempiere l’omesso adempimento entro un certo termine. La comunicazione è però già stata fatta dopo oltre un anno e il sistema non l’ha accolta «perché relativa al periodo d’imposta precedente a quello della dichiarazione». Può essere fatta la sanatoria errori formali ? Si deve re-inviare la comunicazione ? G. F. - Venezia
- 20 marzo 2023
L’istanza di adesione alla rottamazione sospende il pignoramento
Per la legge di Bilancio per il 2023, presentare domanda per la definizione agevolata dei ruoli impedisce la prosecuzione delle procedure esecutive avviate
- 17 marzo 2023
Pignoramento - Global Money Week
In questo venerdì 17, Due di denari torna con i suoi consigli pratici per evitare le sf...ortune e gli inconvenienti. Inconvenienti tipo quello che è capitato
- 03 marzo 2023
L’atto di recupero per il credito ricerca e sviluppo accede alla sanatoria se non impugnato
Un contribuente ha ricevuto un avviso di rettifica relativo al recupero del credito di imposta Ricerca & Sviluppo. Il credito R&S è maturato per effetto di una fattura per attività di ricerca extra-muros, prestazioni che in sede di verifica sono state valutate come inesistenti dagli organi verificatori. L’Ufficio ha quindi proceduto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 421 della legge 311/2004, al recupero del credito R&S indebitamente utilizzato in compensazione, in quanto derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A fronte di tale contestazione, si chiede se il contribuente possa avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 181 della legge Finanziaria, e quindi versare le sanzioni in misura ridotta a 1/18, oppure se la contestazione di operazione oggettivamente inesistente sia ostativa alla fruizione della “sanatoria”. F. B. - Reggio Emilia
- 23 febbraio 2023
Rottamazione-quater, niente compensazione con i bonus edilizi
Un contribuente intende aderire alla rottamazione-quater. Per il pagamento delle relative rate può utilizzare in compensazione i crediti derivanti da bonus edilizi, acquistati da terzi?M. M. - Lecce
- 26 gennaio 2023
Crediti d’imposta edilizi compensabili sia con le imposte sia con gli acconti
Essendo interessato all’acquisto di crediti edilizi ed avendo trovato una impresa edile disposta a cederli, vorrei chiedere se sono compensabili, per esempio, i crediti inseriti nel cassetto fiscale 2023 con tutte le imposte pagabili con il modello Redditi 2023 sui redditi 2022. Inoltre se sono anche compensabili gli anticipi da versare nel 2023. G. C. - Torino