Rosanna Acierno
Trust project- 12 marzo 2025
La società soggetta a fallimento con partita Iva cessata compensa il credito
Una società, non dovendo ricevere o emettere ulteriori fatture, ha comunicato la cessazione della partita Iva dal 31 dicembre 2024. Nel 2025 presenterà regolarmente la dichiarazione Iva. La dichiarazione Iva sarà trasmessa con visto di conformità e, trascorsi 10 giorni, si intende utilizzare il credito Iva anno d’imposta 2024 in compensazione F24 con debiti fiscali della medesima annualità (nella fattispecie ritenute d’acconto per compensi erogati a professionisti). Si chiede se la partita Iva cessata sia di ostacolo all’utilizzo del credito Iva dell’ultimo anno di attività. Si precisa che non è possibile chiederlo a rimborso in quanto si tratta di una società soggetta a fallimento, il riparto è stato eseguito e si è in attesa dell'emissione del decreto di chiusura. Si precisa che la società (né pre fallimento e né post fallimento) è incorsa in provvedimenti di cessazione o di esclusione della partita Iva ai sensi dell’articolo 17, commi 2 quater e 2 quinquies del Dlgs 241/1997.S. D. - Lecce
- 04 marzo 2025
Definizione agevolata delle controversie, la gestione dopo le rate saltate
Relativamente alla definizione agevolata controversie tributarie articoli 6 e 7 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, il contribuente ha stabilito un piano di pagamento con 20 rate trimestrali, l’ultima rata scaduta il 29 febbraio 2024. Dato che per vari motivi non erano state pagate le ultime tre rate e ora ha deciso di pagarle, cosa si consiglia di fare: pagarle con ravvedimento oppure prendere appuntamento con l'ufficio preposto e farsi fare il calcolo da loro del residuo da sanare? P. V. - Frosinone
- 28 febbraio 2025
Decadenza dal concordato con l’integrativa che riduce i redditi proposti di oltre il 30%
Un contribuente impresa individuale soggetto agli Isa entro il 31 ottobre 2024 ha aderito al concordato preventivo biennale senza adeguarsi ai maggiori ricavi Isa per l’anno 2023; a novembre presenta una dichiarazione integrativa con la quale decide di adeguarvisi, avendo così un maggior reddito Irpef dichiarato e una maggiore imposta versata. A seguito dell’adeguamento Isa, nel quadro P del prospetto del Cpb si ha la seguente situazione: Il rigo P4, reddito rilevante ai fini del Cpb resta invariato; gli importi dei righi P6 e P7 (redditi proposti per gli anni 2024 e 2025) sono entrambi diminuiti di più del 30% rispetto agli analoghi importi della dichiarazione originaria. Il contribuente è decaduto dall’adesione al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025 ? Se presentasse una nuova dichiarazione integrativa che ripristinasse i dati originari può restare nel concordato? G. G. - Salerno
- 17 febbraio 2025
Concordato preventivo biennale, lo scostamento del 30% del reddito comporta la decadenza
Nel calcolare gli importi di reddito da sottoporre a concordato preventivo biennale non ho inserito i dati di rettifica da plusvalenze e ripartizione del reddito con il coniuge. Il calcolo che si è determinato è inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, per importi superiori al 30%. La circostanza di non aver apportato modifiche al reddito o ai dati Isa può comportare in questo caso la decadenza dal concordato?A. S. - Roma
- 16 gennaio 2025
Concordato preventivo, slalom tra i paletti per evitare la decadenza
Un contribuente forfettario ha aderito al concordato preventivo biennale presentando la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto del 31 ottobre. La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, con modifica del reddito dell’anno 2023, comporta l’automatica decadenza dal concordato preventivo biennale? Oppure è necessario verificare che tale modifica non sia tale da determinare un reddito diverso oggetto di concordato per un importo superiore al 30% ai fini della decadenza dal concordato? P. D.- Vicenza
- 14 gennaio 2025
Avviso di accertamento con rateazione, sanzioni variabili per chi salta una rata
In riferimento ad un controllo fiscale mi è stato notificato un avviso di accertamento definito con adesione in maniera agevolata con un piano di ammortamento in otto rate trimestrali. Purtroppo non riesco a rispettare le scadenze. L'importo da pagare è il residuo delle rate del piano di ammortamento o verrà maggiorato della sanzione pecuniaria per intero avendo usufruito della sanzione pecuniaria ridotta di 1/3?L. M.- Perugia
- 10 gennaio 2025
Sanzione fissa per il credito Iva non spettante dichiarato ma non utilizzato
La società Alfa, aderente al regime dell’Iva di Gruppo ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 633/72, deve trasmettere una dichiarazione Iva integrativa 2024 - anno di imposta 2023, da cui emerge un minor credito spettante. La dichiarazione integrativa sarà trasmessa oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Come previsto dall’istituto del Gruppo Iva, la società Alfa ha trasmesso, ogni mese, al Gruppo, il credito Iva derivante dalla propria liquidazione Iva. Si precisa che la società Alfa è risultata a credito in tutte le liquidazioni Iva dell’anno di imposta 2023 e che il Gruppo ha utilizzato solo parzialmente i crediti trasferiti dalla società Alfa. Dal momento che la sanzione per dichiarazione infedele può essere irrogata soltanto nel caso in cui il maggior credito sia stato utilizzato (come chiarito durante Telefisco 2017), si chiede, se, in questo caso, si possa applicare la sanzione fissa di 250 euro, dal momento che il credito trasferito al Gruppo nell’anno di imposta 2023 è stato utilizzato per un importo inferiore rispetto al credito effettivo risultante dalla dichiarazione integrativa.C. D. - Torino
- 06 gennaio 2025
Concordato preventivo biennale, gli effetti dell’integrativa che aumenta l’imponibile
Un soggetto forfettario ha aderito al concordato preventivo biennale il 31 ottobre 2024. Successivamente, il 12 dicembre 2024, si accorge di non avere dichiarato una fattura emessa, per cui invia una dichiarazione integrativa con variazione in aumento del reddito imponibile. Di conseguenza, il valore proposta dall’agenzia delle Entrate per l'adesione al Cpb viene adeguato al nuovo imponibile. Può il contribuente ritenere di avere operato correttamente e quindi dichiarare per l'anno 2024 il nuovo reddito concordato oppure non ne ha diritto, avendo effettuato l’integrativa oltre il 31 ottobre 2024 (scadenza per i forfettari)?G. D. - Latina
- 16 dicembre 2024
Il maggior credito 2019 segnalato dalle Entrate va rigenerato in dichiarazione
Un contribuente riceve nel 2024 un avviso bonario relativo a un maggior credito per l’annualità 2019 modello Redditi 2020. Il credito è stato confermato tramite Civis da parte dell’agenzia delle Entrate. Chiediamo successivamene quale sia la dichiarazione integrativa da trasmettere e quale sia l’annualità corretta da riportare nel rigo DI e RX del modello Redditi 2025 anno 2024. Poiché in alcuni Civis di conferma ci è stato chiesto di inviare la dichiarazione integrativa per il periodo successivo (anno 2020 modello 2021) in altri dell'anno stesso (anno 2019 modello 2020) e quale sia nell'integrativa la corretta compilazione del rigo RXD. F. - Modena
- 09 dicembre 2024
Caf, i limiti della responsabilità per l’errata compilazione del 730
Nel 2021 L'agenzia delle Entrate ferma un rimborso di oltre 5mila euro a mio credito per un controllo delle dichiarazioni dal 2011 al 2020. Dopo aver trasmesso tramite il Caf numerosi documenti richiesti dall’Agenzia due anni dopo mi viene rimborsato tutto l’importo riconosciuta la regolarità dei 730 inviati tramite il Caf. La stessa agenzia delle Entrate oggi mi chiede tramite il Caf le fatture per le spese dei mobili per l’anno 2016 che ho prontamente trasmesso. Purtroppo ho verificato che il Caf aveva inserito una cifra di 6.550 euro contro un ammontare delle fatture con pagamento tracciabile di 3.550 euro. Penso che si tratti di un errore di digitazione dell’addetto in quanto ho cercato altre fatture ma non ne ho trovate. Ci sono quindi 3mila euro in più nelle dichiarazioni dal 2016 al 2023. In questo caso che sanzioni dovrebbe pagare il Caf ? Può l’agenzia delle Entrate effettuare un ulteriore controllo dopo quello fatto due anni prima? M. C. - Savona
- 03 dicembre 2024
Concordato biennale, no alla farmacia individuale conferita in una Snc nel 2024
Sono titolare di una farmacia individuale che ho conferito in una Snc l’11 novembre 2024. Il conferimento però è subordinato al rilascio da parte dell'autorità sanitaria di un provvedimento diretto ad approvare la decisione che avverrà solo a febbraio 2025. Nel frattempo la gestione individuale continua anche se è stato effettuato il conferimento, che però rimane in sospeso. La farmacia individuale può presentare adesione al concordato preventivo? F. L. - Roma
- 18 novembre 2024
Scissione, responsabilità solidale e illimitata sui debiti fiscali pregressi
In caso di scissione societaria avvenuta "dopo" la nascita di un debito tributario, la società beneficiaria della scissione risponde sempre e comunque illimitatamente per il prefato debito ex articolo 173, comma 13, Dpr n. 917/1986? Ciò anche alla luce del dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 90/2018) in base al quale ai fini della specifica solidarietà tributaria illimitata della società beneficiaria, la richiamata norma deve essere applicata nel senso che è responsabile la società beneficiare se preesistente alla nascita del debito? Qualora si dovesse ravvisare comunque la solidarietà tributaria illimitata della beneficiaria, è possibile intravedere un fumus di illegittimità costituzionale dell’articolo 173, comma 13, Dpr 917/1986 per quanto non ancora sottoposto al vaglio della consulta?E. R. - Roma
- 24 ottobre 2024
Concordato preventivo biennale a rischio per chi è uscito dal forfettario nel 2023
Un medico dipendente du una Usl svolge anche lavoro autonomo con partita Iva in regime forfettario nell’anno 2023. Percependo un reddito lordo da lavoro dipendente nell’anno 2023 superiore a 30mila euro lordi, nel 2024 non può più beneficiare del regime forfettario e adotta la contabilità semplificata e la tassazione ordinaria del reddito. La normativa in tema di concordato preventivo biennale indica come causa di esclusione dalla possibile adesione alla proposta concordataria il superamento della soglia di 85mila euro di compensi nell’anno 2023. Nulla dispone in merito alla fuoriuscita dal regime forfettario per altre cause. Ritengo quindi corretto che il contribuente in questione possa aderire alla proposta concordataria formulata con i dati del 2023, ovviamente per un solo anno (2024), sottoponendo a tassazione con il regime ordinario (Irpef) il reddito concordatario nel 2024 per la parte di reddito corrispondente a quanto dichiarato nel 2023 e con imposta sostitutiva, se ritenuto opportuno, la parte eccedente. È corretto? A. S. - Arezzo
- 23 ottobre 2024
Concordato preventivo biennale, nei righi P04 e P05 va indicato il reddito effettivo
Una società di capitale nell’anno 2023 ha dichiarato una perdita fiscale ai fini Ires e Irap, che rimane tale anche dopo aver sterilizzato tale perdita dalle componenti irrilevanti ai fini del concordato preventivo biennale (minusvalenze, sopravvenienze eccetera). Quale importo deve indicare nei righi P04 (Reddito rilevante ai fini del Cpb) e P05 (Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato preventivo biennale) al fine di ottenere la proposta di concordato? In particolare, deve indicare zero, l'importo minimo di 2mila euro o altro?R. D. - Reggio Emilia
- 10 ottobre 2024
Concordato preventivo, le voci non considerate nel reddito proposto delle Entrate
Una srl immobiliare ha ricavi dichiarati nell’anno 2023 di 120mila euro, un reddito d’impresa (RF63) di 60.564 euro, coincidente con il reddito concordato (P04). La società raggiunge un punteggio Isa pari a 10. È possibile che la proposta dell’agenzia delle Entrate sia inferiore ( 57.728 euro nell’anno 2024 e 58.306 euro nell’anno 2025) rispetto al reddito dichiarato nel quadro RF e inferiore al reddito 2023 concordato e dichiarato nel quadro P?A. P. - Ferrara
- 09 ottobre 2024
Accede al concordato il forfettario che nel 2024 passa al regime ordinario senza aver superato la soglia
Un contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo applica il regime forfettario per gli anni 2021, 2022 e 2023; dal 2024 decide di passare volontariamente al regime ordinario. Il passaggio al regime ordinario non è quindi dovuto al superamento della soglia degli 85.000 euro di compensi percepiti. Si chiede se può aderire al concordato preventivo per il 2024 (essendo forfettario nel 2023) visto che le cause di esclusione prevedono la non applicabilità del Cpb solo nel caso contrario (ossia passaggio da ordinario a forfettario) e che l'ultima circolare 18/E del 17 settembre al punto 6.8 prevede la non applicabilità del Cpb solo nel caso di superamento degli 85mila euro nel corso del 2023.G. M. - Foggia
- 03 ottobre 2024
Blocco delle compensazioni con debiti oltre i 100mila anche per il bonus autotrasporti
Una ditta individuale riceve un credito d’imposta per gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto per il secondo trimestre 2024, codice tributo 6740, ma contestualmente ha debiti erariali superiori a 100mila euro euro. Il blocco delle compensazioni opera anche per questo credito?G. D. - Treviso
- 26 settembre 2024
La validità degli atti di riscossione dopo l’accertamento da parte degli enti locali
L’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019, prevede, ai soli fini del potenziamento delle attività di riscossione, l’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo, cosiddetto impo/esattivo. Si chiede di conoscere la sorte di un avviso di accertamento privo delle prescrizioni previste dalla citata lettera a). In tal ultimo caso, si ritiene che l’avviso di accertamento non possa essere considerato illegittimo ma privo, però, di efficacia esecutiva, per cui si ritorna alla necessità/obbligo della notifica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’avviso di accertamento, del titolo esecutivo (cartella/ingiunzione) previsto dall’articolo 1, comma 163, legge 296/06, mai abolito. Se tale conclusione è giusta, si ritiene che si possa eccepire, in sede di ricorso per gli atti della riscossione (intimazione, fermo, ipoteca, ecc…) la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento contenente le prescrizioni di cui alla lettera a), per cui, all’ente impositore, non basterà esibire la prova della notifica ma sarà necessario esibire, anche, la copia dell’atto per superare l’eccezione di difetto, nello stesso, delle prescrizioni ex lettera a). A. A. - Caserta
Affitti, due tipi di clausole accessorie e penali evitano l’imposta di registro
Prelievo semplificato dopo l’interpello 185/2024. Disciplina ad hoc per il deposito cauzionale e la clausola risolutiva espressa. Indicazione al bivio nel modello RLI