Cambia la nozione di «falsa attestazione della presenza in servizio», che viene ampliata.
Secondo la nuova definizione, deve considerarsi come falsa attestazione della presenza qualunque condotta mediante la quale un dipendente (da solo o l’aiuto di terzi) faccia risultare di essere in servizio o comunque alteri l’orario di ingresso e uscita dal lavoro.
Si macchia dell’illecito anche chi agevola, con il proprio comportamento attivo od omissivo, la commissione dell’illecito da parte di altri.
Se l’illecito di falsa attestazione viene accertato “in flagranza” o comunque mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi, il responsabile della struttura di appartenenza (oppure l’ufficio disciplinare competente, se viene a conoscenza prima del fatto) è obbligato a disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentire preventivamente il dipendente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto
Ultimo aggiornamento 07 dicembre 2016
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